Passare al contenuto principale

Pubblicato il 27 febbraio 2020

Impresa di trasporto ferroviario charter deve assumersi i costi derivanti da perturbazioni tecniche dell'infrastruttura ferroviaria

Berna, 27.2.2020 - In una recente decisione, la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria ha concluso che la disciplina dell’assunzione dei costi stabilita nella convenzione sull’accesso alla rete fra imprese di trasporto ferroviario e gestore dell'infrastruttura è compatibile con il principio di non discriminazione. Essa ha respinto l’azione intentata da un'impresa che gestisce corse charter, la quale sosteneva che i costi derivanti da una perturbazione dell'infrastruttura ferroviaria dovessero essere a carico dal gestore dell'infrastruttura. La decisione è passata in giudicato.