Coronavirus: ampliamento delle misure nel settore del lavoro ridotto per contenere le ricadute economiche
Berna, 20.1.2021 - Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha attuato le modifiche alla legge COVID-19 introdotte lo scorso dicembre e ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell’ambito del lavoro ridotto: il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021. È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento. Inoltro, il diritto all’ILR viene esteso alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. L’estensione del diritto è applicabile fino al 30 giugno 2021.